// Breve Storia della Politica Energetica in Europa e in Italia

Breve Storia della Politica Energetica in Europa e in Italia

Indice

1. La Politica Energetica dell’Unione Europea

1.1 - La sicurezza dell’approvvigionamento e la dipendenza energetica
1.2 - L’apertura del mercato dell’energia
1.3 - Il miglioramento dell’efficienza energetica
1.4 - Lo sviluppo delle fonti rinnovabili
1.5 - L’integrazione degli obiettivi di riduzione dei gas “serra” nella politica energetica europea

2. - La politica energetica nazionale

2.1 - Le principali norme sulle fonti energetiche rinnovabili, sul risparmio energetico e sul libero mercato
2.2 - Gli strumenti e le agevolazioni fiscali
2.3 - Il mercato libero dell’energia
2.4 - Lo sviluppo sostenibile: la protezione dell’ambiente nella politica energetica nazionale
2.5 - Il risparmio promosso dalle aziende distributrici di energia elettrica e gas
2.6 - Il Decentramento Amministrativo

1.    La Politica Energetica dell’Unione Europea  

Sebbene le istituzioni europee esercitino una grande influenza nel settore dell’energia, la politica energetica dell’Unione europea non dispone di una base giuridica riconosciuta nei Trattati dell’Unione.

Nonostante ciò, gli obiettivi verso cui dovranno convergere le politiche comunitaria e nazionali sono state già identificate nel Libro Bianco “Una Politica Energetica per l’Unione Europea” – COM (1995)  682 Def.

Con tale documento, l’Unione Europea ha definito tre obiettivi per la propria politica energetica:

  1. la sicurezza negli approvvigionamenti, anche tramite la diversificazione;

  2. la competitività delle fonti;

  3. la tutela e il rispetto dell’ambiente.

Successivamente, il protocollo di Kyoto del 1997 sui cambiamenti climatici, ha rafforzato l’importanza della dimensione ambientale e dello sviluppo sostenibile nella politica energetica comunitaria, mentre la variabilità dei prezzi petroliferi osservati nell’ultimo decennio ha evidenziato i rischi per l’Unione Europea che derivano dalla sua dipendenza energetica dalle fonti fossili di altri Paesi. Questa dipendenza energetica è in aumento e si rafforzerà ulteriormente con l’allargamento dell’Unione Europea ad altri membri.

 In congruenza con i suddetti obiettivi, le azioni strategiche messe in opera a scala europea riguardano:

  1. la sicurezza dell’approvvigionamento e la dipendenza energetica;

  2. l’apertura del mercato dell’energia;

  3. il miglioramento dell’efficienza energetica;

  4. lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

  5. l’integrazione degli obiettivi di riduzione dei gas serra nella politica energetica.

Nel presente capitolo non vengono specificamente trattate le numerose direttive che promuovono e regolamentano il mercato dei combustibili fossili, sicuramente più conosciute, per dare invece maggiore spazio a quelle sulle fonti rinnovabili, sull’uso razionale di energia e sui sistemi di miglioramento dell’efficienza energetica, in quanto tali temi sono maggiormente innovativi e propedeutici allo sviluppo delle azioni di governo regionale.

1.1   -   La sicurezza dell’approvvigionamento e la dipendenza energetica  

L’analisi condotta nel Libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico” – COM (2000) 769, porta a tre constatazioni:

-         l’Unione Europea sarà sempre più dipendente da fonti energetiche esterne; l’allargamento non cambia nulla rispetto a questo dato di fatto; secondo le previsioni attuali, il tasso di dipendenza raggiungerà il 70% nel 2030;

-         l’Unione Europea ha pochi margini di manovra per intervenire sulle condizioni di offerta dell’energia; è principalmente a livello della domanda che l’Unione potrebbe agire e soprattutto sul risparmio di energia negli edifici e nei trasporti;

-         in mancanza di misure di alto profilo l’Unione Europea non è in grado di fare fronte alla sfida del cambiamento climatico a lungo termine e non può rispettare gli impegni assunti in questo senso con il protocollo di Kyoto.

1.2   -  L’apertura del mercato dell’energia

L’apertura del settore dell’energia alla libera concorrenza si colloca nel quadro dell’obiettivo, definito nel 1985, di realizzare un mercato europeo senza frontiere interne in cui sia garantita la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

Questa apertura è iniziata con le direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE, che stabilivano rispettivamente le regole comuni per il mercato interno dell’elettricità e del gas relativamente a produzione, trasporto e distribuzione. L’apertura del mercato, progressiva e programmata nel tempo, privilegia i cosiddetti grandi consumatori.  

Impatto della Direttiva 96/92/CE  nel settore dell’Elettricità

I consumatori che raggiungono i volumi di consumo elettrico sottoindicati hanno la facoltà progressiva di scegliere i propri fornitori di energia. Se lo Stato membro lo decide, il grado di apertura del mercato può essere più rapido.  

 Anno  

Volume annuo

 Data di recepimento     

 > 40 GWh

 2000 

 > 20 GWh

 2006   

 >  9 GWh

I distributori di energia dispongono della facoltà di scegliere i loro fornitori di energia per i clienti idonei

 

Impatto della Direttiva 98/30/CE  nel settore Gas

I consumatori che raggiungono i volumi di consumo di gas indicati hanno la facoltà progressiva di scegliere i loro fornitori di energia. Se lo Stato membro le decide, il grado di apertura del mercato può essere più rapida.  

 Anno  

Volume annuo

Grado di apertura del mercato

 Data di recepimento     

 > 25 milioni di m3 

 >= 20%

 2000 

 > 15 milioni di m3  

 >= 28%

 2008   

 >   5 milioni di m3                    

 >= 33%  

Tutti i produttori di energia elettrica che utilizzano il gas naturale sono considerati d’ufficio clienti idonei. Possono essere prese misure analoghe per chi produca energia elettrica e termica in cogenerazione.

A seguito della richiesta formulata dal Consiglio europeo a Lisbona nel marzo 2000 di accelerare la liberalizzazione del settore energetico, la Commissione ha presentato in una comunicazione un insieme di nuove proposte per completare il mercato interno del gas e dell’elettricità entro il 2005.

Tali proposte sono sfociate nell’adozione di due nuove Direttive:

-         Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

-         Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva  98/30/CE.  

 

Il nuovo calendario proposto dalla Commissione europea per i clienti idonei è:

2003 – elettricità                Tutti i clienti industriali
2004 – gas                        Tutti i clienti industriali
2005 – elettricità e gas        Apertura totale

L’apertura totale del mercato interno dell’energia è considerato fattore chiave per il miglioramento dell’economia europea e per un maggiore benessere dei suoi cittadini. Si tiene inoltre conto della necessità di proteggere l’ambiente con l’introduzione di misure particolari a favore delle fonti rinnovabili, della cogenerazione e del risparmio energetico.

E’ compito degli Stati membri organizzare l’applicazione di queste disposizioni tramite le legislazioni nazionali.

Allorché siano ridotte le preoccupazioni energetiche tramite un abbassamento dei costi dell’energia, possono essere realizzate opportunità straordinarie in termini di protezione dell’ambiente e di protezione dei consumatori più vulnerabili.

1.3  -   Il miglioramento dell’efficienza energetica  

Secondo le stime della Commissione europea COM – (2000) 247 finale, 26 aprile 2000,il potenziale economico di miglioramento dell’efficienza energetica tra il 1998 e il 2010 si colloca globalmente intorno il 18% del consumo annuo totale rispetto il 1995.

Tuttavia questo potenziale è attualmente sfruttato in modo insufficiente per via di numerosi ostacoli all’investimento nel campo dell’efficienza energetica: scarsa “internalizzazione” dei  costi esterni dell’energia (ricadute ambientali e sanitarie), vincoli istituzionali e giuridici, assenza di informazioni ai consumatori e agli industriali, barriere tecniche e finanziarie.

La Commissione auspica in generale l’integrazione delle misure per l’efficienza energetica nelle altre politiche di settore, in particolare in seno alla politica dei trasporti, dello sviluppo regionale e della coesione economica e sociale, della fiscalità e della politica dei prezzi, della politica della ricerca e della tecnologia, della cooperazione allo sviluppo.

Più in particolare, i seguenti comparti sono indicati come oggetto di azione prioritaria a breve e medio termine:

-         Edifici ad alto rendimento energetico: i programmi comunitari destinati a sostenere ed a promuovere le nuove tecnologie non hanno permesso, in numerosi Stati membri, di far applicare le più recenti norme relative all’efficienza energetica negli edifici. E’ stata approvata il 16 dicembre 2002 la Direttiva  2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “sul rendimento energetico nell’edilizia” ed in particolare sulle prestazioni energetiche degli edifici, che emenda in parte la Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 (COM 2001 – 226 def.). Essa mira a promuovere innanzitutto misure concrete per la realizzazione di un quadro legislativo preciso per limitare l’aumento della domanda di energia. La proposta comprende quattro elementi principali:

1.      l’istituzione di regole generali per un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici.

2.      L’applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici in ristrutturazione, di grande metratura ,quando appartengono ad una certa categoria.

3.      L’introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti in base alle norme di cui sopra e l’esposizione negli edifici pubblici o frequentati dal pubblico degli attestati di rendimento energetico, delle temperature raccomandate per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti.

4.      L’ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di 15 anni.

-         Efficienza energetica nel settore dei trasporti, responsabile per oltre il 30% dei consumi finali di energia nell’Unione Europea ed in continua espansione. Le iniziative riguardano le infrastrutture di trasporto, l’integrazione modale ed intermodale, gli aspetti tecnici dell’efficienza energetica. Possono essere citate differenti azioni:

1.      Programma Auto-oil: CE “bilancio del programma AUTO-OIL” COM (2000) 626. Il programma è destinato da una parte a fornire gli elementi di base scientifici, tecnici ed economici che consentono di raccomandare l’introduzione a livello comunitario l’introduzione di nuove specifiche ambientali applicabili ai carburanti e ai veicoli stradali e d’altra parte a valutare l’impatto dell’applicazione di tali normative;

2.      Strategie finalizzate a ridurre il consumo di carburanti e delle emissioni di CO2: CE “Attuazione della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture. Prima relazione annuale sull’efficacia della strategia”, COM (2000) 615;

3.      Accordi volontari sull’efficienza energetica dei motori. Gli accordi ACEA-1998 (Associazione Costruttori Europei di Automobili), JAMA-1999 (Japan Automobile Manufacturers Association) e KAMA-1999 (Korean Automobile Manufacturers Association);

4.      Etichettatura dei veicoli Questa disposizione si è materializzata con l’adozione della Direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO2;

5.      Misure fiscali. Il Consiglio “Ambiente” del 6 ottobre 1999 ha ricordato la necessità di studiare la possibilità fissare un quadro di riferimento per le misure di incentivazione fiscale;

6.      Promozione di veicoli poco o per niente inquinanti.

-         Rendimento energetico degli elettrodomestici e altre apparecchiature: Direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi, dei congelatori e delle relative combinazioni.

-         Etichettatura dei prodotti energeticamente efficaci (computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.; programma Energy-Star). Vedi la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio - Com 2003 - 453 def.

-         Promozione delle diagnosi energetiche  nell’industria e nel terziario.

-         Ricorso agli accordi negoziati con le industrie e agli accordi a lungo termine in materia di rendimenti minimi.

-         Aumento della diffusione dell’informazione.

-         Finanziamento da parte di “terzi” (Third Party Financing), contratti con Garanzia del Risultato ed altre forme di finanziamento.

-         Efficienza energetica nel settore dell’elettricità e del gas e nella produzione combinata di calore ed elettricità.Vedi la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione della co-generazione in base alla domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia  - Direttiva 2004/8/CE

La Commissione sottolinea anche la necessità di una forte azione dell’insieme dei responsabili (Energy Manager, Terzi Responsabili) per realizzare importanti risparmi di energia.

1.4  -   Lo sviluppo delle fonti rinnovabili  

Le fonti di energia rinnovabile sono, allo stato attuale, sfruttate in modo insufficiente e disomogeneo. Di fatto, malgrado il loro considerevole potenziale, contribuiscono in misura ancora poco rilevante a soddisfare il fabbisogno interno lordo di energia.

Partendo da questa considerazione, la Commissione europea a voluto dare impulso a una nuova dinamica propulsiva di promozione delle energie rinnovabili con l’obiettivo di raddoppiarne l’incidenza al 2010, dall’attuale 6% al 12%.

  Obiettivi comunitari in materia di fonti di energie rinnovabili

La Commissione ha adottato il 26 novembre 1997 un Libro Bianco - COM (1997) 599 – intitolato “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità”  In esso si propone di raddoppiare la quota di energia rinnovabile nei consumi interni dell’Unione. L’obiettivo fissato a titolo indicativo è di raggiungere il 12% al 2010. Per l’Italia l’obiettivo fissato dal “Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili” è di passare da 12,73 Mtep del 1996 a 23,94 Mtep al 2010.

Per quanto riguarda la produzione di elettricità, l’obiettivo è di raggiungere il 22% di elettricità di origine rinnovabile al 2010 rispetto l’attuale 14%. Per l’Italia l’obiettivo è di raggiungere il 25% di elettricità da fonti rinnovabili rispetto il 16% attuale. In sede di redazione della Nuova Direttiva sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, l’Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell’ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.

Un tale sviluppo è giudicato necessario al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei gas ad “effetto serra”, per ridurre la dipendenza energetica nonché per contribuire alla creazione di posti di lavoro a livello regionale e locale.

Infine le tecnologie per la  produzione di energia da fonti rinnovabili offrono un potenziale di sviluppo economico enorme per le industrie europee, leader mondiali di questi settori, particolarmente in Asia e Africa, dove la domanda di energia crescerà fortemente nei prossimi decenni e dove esiste un potenziale importante di penetrazione delle tecnologie delle fonti rinnovabili di energia.

La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, stabilisce che gli Stati membri adottino misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili perseguendo degli obiettivi indicativi nazionali  rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.

La Direttiva 2001/77/CE è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo del 29 Dicembre 2003 n° 387

 

1.5   -   L’integrazione degli obiettivi di riduzione dei gas “serra” nella politica energetica europea  

Nell’ambito applicativo del protocollo di Kyoto, il miglioramento dell’efficienza energetica è diventato un elemento ancora più importante. In questo contesto, la Commissione ha presentato una comunicazione sull’efficienza energetica e per l’uso razionale dell’energia che ha per obiettivo l’analisi dell’impatto di una strategia comunitaria di uso razionale dell’energia sulla riduzione dei gas a effetto serra (COM 98 – 246).

La Commissione ha infatti sottolineato come il ricorso alla cogenerazione sia interessante non solo in termini di risparmio di energia conseguibile, ma anche per il contributo alla protezione dell’ambiente. In particolare la cogenerazione contribuisce alla diminuzione dei gas a effetto serra.

L’obiettivo della Commissione, proposto nella comunicazione COM (97) 514 e nel parere del Comitato economico e sociale del maggio del 1998, è di realizzare il 18% della produzione elettrica totale tramite impianti di cogenerazione, che utilizzino sia gas naturale sia fonti rinnovabili di energia ed in particolare biomasse, consentendo di evitare emissioni di CO2 per un ammontare di 65 milioni di tonnellate per anno.

Al fine di ridurre le emissioni dei gas climalteranti, la Commissione ha:

-         presentato la Direttiva 99/296/CE, che modifica la Decisione 93/389/CE, che stabilisce un meccanismo per la sorveglianza delle emissioni dei gas serra. Essa impone agli Stati membri di comunicare i loro piani nazionali relativi alla diminuzione delle emissioni alla Commissione, che sottometterà rapporti periodici al Parlamento europeo.

-         Adottato un  “Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione europea”  (COM 2000 – 87) concernente uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, rivolto al settore delle grandi installazioni energetiche e industriali.

-         Adottato una comunicazione al consiglio ed al parlamento europeo: “Verso un programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)”, che descrive le politiche e le misure dell’Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (COM 2000 – 88).

-     Emanato la Direttiva 2003/87/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

-    Promosso diverse misure fiscali destinate alla protezione dell’ambiente. La proposta di Carbon Tax (COM – 92 – 226 e COM – 95 – 172) e i tentativi di armonizzazione delle accise sui prodotti energetici sono attualmente in fase di negoziazione e di accordo politico con gli stati membri (COM – 97 – 30).

2.  -  La politica energetica nazionale   

Il principale documento di politica energetica nazionale, cui fare riferimento, ed in cui si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il Piano Energetico Nazionale.

L’ultimo aggiornamento, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’agosto del 1988, pur rimanendo valido nell’individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell’ambiente e della salute dell’uomo e  risparmio energetico) è un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo.

Come punto di partenza della politica energetica e della creazione del Mercato Interno dell’Energia, la Commissione europea, infatti,  pone la liberalizzazione dei mercati energetici, l’introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell’energia elettrica e del gas, la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti energetiche integrato ed adeguato non solo all’interno degli Stati membri, ma anche tra l’Europa e le principali aree terze fornitrici di energia.

Alla base di questo processo l’Italia ha recepito la Direttiva europea sul mercato interno dell’elettricità del 19 dicembre 1996 e la Direttiva europea sul mercato interno del gas, del dicembre 1998, rispettivamente con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Infine, accanto alla sicurezza degli approvvigionamenti, uno dei principali obiettivi della politica energetica europea è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  al livello del 1990 tra il 2008 ed il 2012.

Il recente processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla riforma Bassanini, ha  cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico.

2.1  -   Le principali norme sulle fonti energetiche rinnovabili, sul risparmio energetico e sul libero mercato  

Si indicano le principali norme sulle fonti energetiche rinnovabili e sul risparmio energetico derivanti dall’applicazione del Piano Energetico Nazionale, dalle Leggi  9/91 e 10/91, dall’aggiornamento del D.P.R. 412/93 con il D.P.R. 551/99, dai “Libri Bianchi” sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell’Unione europea e in Italia e dai Decreti Legislativi 79/99 e 164/2000.

Il Piano Energetico Nazionale (PEN) del 10 agosto 1988, si è ispirato ai criteri di:

  • promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico;

  • adozione di norme per gli autoproduttori;

  • sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Il P.E.N. aveva fissato l’obiettivo al 2000 di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 44%, con una ripartizione interna di questo mercato suddiviso in 300 MW di energia eolica,  75 MW di energia solare fotovoltaica e l’adozione da parte di tutte le Regioni di Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio territorio.

La Legge 9 gennaio 1991, n. 9, “Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”, ha introdotto l’aspetto significativo della parziale liberalizzazione della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, che per diventare operativa doveva solo essere comunicata. La produzione da fonti convenzionali, invece, rimaneva vincolata all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (MICA).

L’art. 20, modificando la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, consentiva alle imprese di produrre energia elettrica per autoconsumo o per la cessione all’ENEL. L’impresa autoproduttrice, se costituita in forma societaria, poteva produrre anche per uso delle società controllate o della società controllante. Questo principio riduceva solo in parte il monopolio dell’ENEL, perché vincolava la cessione delle eccedenze energetiche all’ENEL stessa. Tali eccedenze vengono ritirate a un prezzo definito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) e calcolato in base al criterio dei costi evitati, cioè i costi che l’ENEL avrebbe dovuto sostenere per produrre in proprio l’energia elettrica acquistata. In questo modo si è cercato di fornire benefici economici a quei soggetti che, senza ridurre la propria capacità produttiva, adottavano tecnologie che riducevano i consumi energetici.

L’art. 22 ha introdotto incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o assimilate e in particolare da impianti combinati di energia e calore. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell’ENEL, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio venivano fissati dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), il quale si preoccupava di assicurare prezzi e parametri incentivanti. Gli impianti con potenza non superiore ai 20 kW “vengono esclusi dal pagamento dell’imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica”.

Con l’ormai famoso provvedimento n. 6 del 1992, detto anche “CIP 6, il Comitato Interministeriale Prezzi aveva fissato il termine per la concessione degli incentivi in 8 anni dall’entrata in funzione dell’impianto; allo scadere di questo periodo il prezzo di cessione rientrava nei criteri del costo evitato. Sempre nello stesso provvedimento il CIP aveva stabilito la condizione di efficienza energetica per l’assimilabilità alle fonti rinnovabili, calcolata con un indice energetico che premiava le soluzioni a più alto rendimento elettrico. Il provvedimento in questione è stato, di fatto, ritirato nel 1996. Solo gli impianti che hanno concluso un contratto preliminare con l’ENEL entro il 31 dicembre 1996 stanno ricevendo il pagamento stabilito dal provvedimento; nessun altro impianto o progetto può beneficiare di queste tariffe.

La Legge 9/91 dedica, inoltre, l’art. 23 alla circolazione dell’energia elettrica prodotta da impianti che usano fonti rinnovabili e assimilate: “All’interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale …. aziende speciali degli enti locali e a società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate può circolare liberamente. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell’Industria e i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione sono determinati dal CIP, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze“.

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10, “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.

L’art. 4 prescrive l’emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all’edilizia, all’impiantistica in genere e per i trasporti.  Alcune di queste norme non sono mai state emanate.

In particolare, il comma 7 dell’art. 4, che  prevedeva l’emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell’obiettivo dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e sevizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione, è rimasto inapplicato.

L’art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione  di piani energetici regionali relativi all’uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima.

Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.

L’art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).

Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.

Nell’art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell’assemblea di condominio per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

L’ art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., Ministero dei Lavori Pubblici e l’ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.

L’art.31 introduce la figura del terzo responsabile durante l’esercizio degli impianti e introduce altresì l’obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.

L’attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall’emanazione da una miriade di decreti, non sempre effettuata.

Uno dei più significativi è, forse, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10″, che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”, che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.

In particolare il suddetto decreto ha:

  • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei “gradi giorno” comunali e indipendentemente dall’ubicazione geografica;

  • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento;

  • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d’uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore;

  • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda;

  • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.  

2.2  -   Gli strumenti e le agevolazioni fiscali

Come diretta continuazione delle agevolazioni contemplate nella Legge 10/1991 possiamo considerare i benefici fiscali, previsti all’art. 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (che contiene misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prorogati o ampliati dalle successive leggi finanziarie (n. 448 del 23 dicembre 1998, n. 488 del 23 dicembre 1999 e n. 388 del 23 dicembre 2000).

In particolare l’IVA sulle prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si riducevano dal 20% al 10% per i fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo privato e sono previste agevolazioni tributarie per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, mirati al conseguimento del risparmio energetico e all’adozione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Tale agevolazione fiscale termina tuttavia il 31 Dicembre 2003

Il governo italiano, seguendo l’esempio dei paesi scandinavi e dell’Olanda, aveva deciso di adottare, in collegato con la Legge Finanziaria n. 488 del 1999, la Carbon Tax, uno strumento fiscale che gravava sui combustibili fossili in relazione al quantitativo di carbonio emesso durante il processo di combustione. La logica del tributo era quella di incentivare l’uso di prodotti energetici a basso contenuto di carbonio a danno di quelli ad alto contenuto. La Carbon Tax trovava la sua legittimazione nell’impegno sulla riduzione del gas serra sottoscritto dal nostro governo a Kyoto.

Gli obiettivi che si intendevano raggiungere erano:

  •  favorire l’uso di combustibili che emettono meno anidride carbonica;

  • promuovere iniziative volte ad elevare l’efficienza energetica;

  •  incrementare l’uso di fonti di energia rinnovabile.

Le caratteristiche della Carbon Tax erano innovative e in sintonia con una possibile riforma “verde” dell’intero sistema fiscale.

Il nuovo tributo internalizzava le diseconomie esterne associate alle emissioni di gas serra che il mercato non riusciva a comprendere nel prezzo dei prodotti maggiormente inquinanti.

La Carbon Tax avrebbe dovuto entrare a pieno regime nel 2005 e nell’arco di sei anni avrebbe dovuto essere applicata apportando aumenti progressivi e graduali alle accise. Questo aspetto conferiva alla tassa una caratteristica comunicativa, in quanto il basso incremento previsto per il primo anno aveva un effetto di annuncio, mentre il periodo pluriennale di adeguamento delle accise ai livelli stabiliti consentiva ai consumatori e al mondo produttivo di reagire per tempo al nuovo sistema tributario e adottare iniziative idonee a sopportare l’aumento dei prezzi: “Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, che […] valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”.

Le misure intermedie delle aliquote avrebbero dovuto essere stabilite annualmente, per ciascuna tipologia di olio minerale, secondo due criteri:

  • proporzionalità alla differenza tra la misura dell’aliquota all’entrata in vigore della legge e la misura della stessa stabilita per il 1° gennaio 2005;

  • contenimento dell’aumento annuale tra il 10 e il 30% della differenza, di cui al punto precedente.

Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica le percentuali erano fissate rispettivamente al 5% ed al 20%.

Erano state previste aliquote agevolate per oli minerali destinati alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote erano ridotte al 10% a prescindere dal combustibile impiegato. Era prevista, invece, l’esenzione dell’accisa in caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili di energia. L’imposta doveva essere versata “in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente”;

La Carbon Tax “non doveva originare aumenti della pressione fiscale complessiva”. In particolare i maggiori introiti derivanti dall’applicazione della tassa erano destinati a:

  • compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

  • compensare la riduzione della sovratassa sul diesel per autotrazione;

  • compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terz

  • incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti del settore energetico;

  • promuovere il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

La Carbon Tax presentava, inoltre, positive ricadute sulla qualità ambientale e sull’occupazione.

Il Ministero aveva stimato in 12 milioni di tonnellate di anidride carbonica in meno emesse in atmosfera la riduzione dovuta all’applicazione della tassa, mentre lo sgravio del costo del lavoro ed i nuovi investimenti, sollecitati dalla necessità di maggiore efficienza energetica, avrebbero favorito la creazione di nuovi posti di lavoro.

La Carbon Tax è stata applicata solamente per il 1999. Dal 2000 la tassa è stata sospesa.

Fra gli obiettivi della Legge 10/91 vi è quello del risparmio energetico, attraverso l’uso razionale dell’energia e il miglioramento dell’efficienza degli impianti. L’ammodernamento delle centrali termiche che forniscono il calore per il riscaldamento degli edifici civili e l’uso più razionale dell’energia termica, rappresentano due momenti decisivi per il risparmio energetico. In questa prospettiva la Legge 10/91 aveva previsto il contratto di servizio energia, che verrà poi definito dal DPR 412/93 all’art. 1, comma 1, lettera p.

Il DPR 412/93 afferma che per “Contratto di Servizio Energia” si intende l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.

Per facilitare il miglioramento dell’efficienza degli impianti termici e quindi il risparmio di energia a parità di comfort, il legislatore ha previsto che per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni che assicurano i tali risultati, sia applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Nel 1998 il Ministero delle Finanze ha chiarito in maniera completa i requisiti minimi che il contratto di sevizio energia deve possedere per essere considerato tale, e quindi poter applicare l’aliquota IVA ridotta al 10%.

Sono qui riportati i tre documenti chiave del Ministero delle Finanze che evidenziano i requisiti minimi del contratto servizio energia e gli ambiti di applicazione.

2.3  -   Il mercato libero dell’energia  

Il riassetto del sistema elettrico italiano e la sua liberalizzazione è stato avviato dal Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n° 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (detto anche Decreto Bersani). Le maggiori novità introdotte dal Decreto “Bersani” sono state:

  • La disintegrazione verticale dell’Enel, attuata tramite la sua trasformazione in S.p.A. e la creazione di una Holding con società separate a livello gestionale per le attività di produzione, distribuzione e vendita ai clienti finali. Di fatto il riassetto societario dell’Enel ha portato la stessa ad ampliare e a diversificare il proprio business in altre attività quali il trading elettrico e del gas, le telecomunicazioni, dando vita a un gruppo internazionalizzato tra i più grandi in Europa.

  • La fine del monopolio legale di Enel, autorizzando nuovi soggetti a entrare nei mercati della produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica, limitando al 50% entro il 2003 la quota di mercato detenibile da ciascun operatore. A tal scopo è stata prevista e attuata la dismissione di 15.000 MW di capacità di generazione. Tale capacità è stata suddivisa in tre compagnie di generazione (denominate Genco, ovvero Elettrogen, Eurogen e Interpower) e messe sul mercato.

  • Sul lato della domanda è stata creata la figura dei clienti idonei (clienti finali o consorzi di clienti), soggetti autorizzati ad acquistare energia elettrica sul mercato libero. Le soglie di accesso al mercato sono state fissate in termini di consumi annui: dal 2000 limite minimo 20 GWh, dal 2002 limite minimo 9 GWh; dalla vendita dell’ultima Genco limite minmo 0,1 GWh.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2000 e con alcune Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (es. Deliberazioni 30.06.1999, n. 91; 22.03.2001, n. 66 e 30.04.2001, n. 95 e 96) sono state definite specifiche e ulteriori condizioni per favorire il libero mercato dell’energia elettrica e, in particolare, per la definizione della qualifica di cliente idoneo e per l’inserimento nel conseguente elenco dei clienti idonei.

In seguito alla cessione delle attività di dispacciamento e gestione della rete di trasmissione nazionale alla società Gestore della Rete (controllata dal Ministero del Tesoro), l’attività di trasmissione dell’ex Gruppo Enel si identifica con la società Terna.

Con il Decreto Legislativo 79/99 e gli adempimenti successivi, si sono poste in Italia le basi per l’effettiva liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica (la cui gestione economica è affidata al Gestore del Mercato (società per azioni costituita il 27 giugno 2000 dal Gestore della Rete di  Trasmissione Nazionale) e la cui disciplina è predisposta sempre dal Gestore del Mercato, ma è approvata con Decreto dal Ministero delle Attività Produttive, sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ed è stato definita l’entrata nel mercato di nuovi operatori e di altri interlocutori oltre all’ex Enel:

  1. AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) che fissa le condizioni atte a garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento e che può autorizzare la costituzione di contratti bilaterali, in deroga al mercato elettrico, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

  2. GRTN (Gestore della rete di Trasmissione Nazionale) che esercita attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e che con proprie delibere fissa le regole del dispacciamento;

  3. GME (Gestore del mercato elettrico) che assume la gestione delle offerte di vendita e acquisto dell’energia elettrica e di tutti i servizi connessi;

  4. AU (Acquirente Unico) che deve garantire, per i clienti vincolati, la fornitura dell’energia elettrica, la gestione dei relativi contratti e la tariffa unica a livello nazionale. I distributori possono acquistare energia per i propri clienti vincolati solo attraverso AU che, sulla base delle direttive fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, può stipulare dei contratti di vendita con i distributori elettrici.

Le transazioni economiche tra produttori e Acquirente Unico o tra produttori, rivenditori, grossisti e clienti idonei, di norma avvengono tramite un sistema di offerte-richieste controllate dal Gestore del Mercato Elettrico, dando così origine alla “borsa dell’elettricità”.

Poiché l’energia elettrica non può essere immagazzinata ed il Cliente ha bisogno che gli sia recapitata la quantità acquistata di energia elettrica, il sistema elettrico deve adeguare continuamente ed istantaneamente l’offerta (produzione) alla richiesta (domanda). La quantità di energia elettrica prelevata, istantaneamente, dai vari clienti non è controllabile per cui sorge la necessità di disporre di strumenti e meccanismi in grado di effettuare questo bilanciamento continuo tra produzione e domanda, sia per quanto riguarda la quantità fisica scambiata, che per le compensazioni economico-contrattuali.

E’ previsto, quindi, un mercato della riserva, per i soli produttori , che è definito dalla capacità di generazione non ancora impegnata a produrre e che viene tenuta disponibile come riserva per una serie di servizi necessari al funzionamento del sistema stesso (es. sistema di regolazione primaria, secondaria e terziaria e di riavviamento dopo black-out), un mercato del giorno prima con offerte di vendita o acquisto di energia elettrica definite in termini di potenza e prezzo, un mercato per la contrattazione tramite offerte di impegno a immettere o prelevare energia con modifiche e riaggiustamenti rispetto al programma ipotizzato, un mercato per la risoluzione delle congestioni per risolvere le congestioni di rete risultanti dopo l’aggiustamento ed un mercato per il bilanciamento in tempo reale che ha la funzione di rendere disponibile al GRTN i mezzi da utilizzare per il bilanciamento in tempo reale della domanda con l’offerta di energia. Le compensazioni, o bilanciamento, sono effettuate direttamente dal Gestore di Rete.

Solo i clienti idonei (con le caratteristiche di consumi sopra indicate) sono abilitati a stipulare contratti e accordi diretti con i produttori o ad acquistare da rivenditori o grossisti tra loro in concorrenza, negoziando le tariffe di fornitura.

I clienti vincolati (con consumi più ridotti ma numericamente più numerosi) stipulano i contratti con il distributore e usufruiscono di una tariffa unica nazionale e regolamentata dall’AEEG.

Le principali Deliberazioni dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del gas, inerenti le tariffe dell’energia elettrica, sono le n. 204/99 (per la definizione di potenza impegnata), n. 317/2001 (per i corrispettivi di energia immessa in rete, bilanciamento e corrispettivo di riserva), n. 163/2001 e 228/2001 (per i corrispettivi di trasporto).

Le regole del dispacciamento sono state introdotte, invece, con la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 95/2001.

Con la Deliberazione 228/2001 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, l’AEEG ha, inoltre, introdotto dal 1° gennaio 2002 la riforma della tariffa di trasporto dell’elettricità per i clienti del mercato libero, uniformandola a quella vigente per i clienti del mercato vincolato e abrogando la precedente Delibera 13/99 ed il meccanismo del vettoriamento che ha permesso le prime cessioni di energia sul mercato libero e permettendo, altresì, l’effettiva operatività della futura borsa elettrica o mercato libero organizzato. La nuova normativa impone alle società distributrici di poter formulare, annualmente opzioni tariffarie anche per la sola fase di trasporto che sono offerte ai clienti idonei che dispongono di energia approvvigionata sul mercato libero.

Con Deliberazione 262/2001, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha emanato il Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di Trasporto, di Misura e di vendita dell’Energia Elettrica.

Con la Deliberazione n. 50/2002 del 26 marzo 2002, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha integrato la normativa di accesso alle reti elettriche stabilendo le regole per richiedere e realizzare nuovi allacciamenti. Il provvedimento interessa, in particolare, l’allacciamento di impianti di generazione nuovi o ripotenziati e siti industriali di consumo e ha l’obiettivo di facilitare l’installazione di nuova capacità produttiva e rendere il mercato più trasparente e competitivo. Coloro che vorranno connettersi alla rete dovranno pagare il costo delle singole analisi tecniche e depositare una cauzione (anche sotto forma di garanzia bancaria) per coprire, almeno in parte, i costi dell’allacciamento, mantenere l’equilibrio economico-finanziario del gestori di rete e non comportare maggiori costi per la generalità dell’utenza servita dalle reti elettriche. Chi richiede l’accesso può realizzare direttamente l’allacciamento, sulla base delle specifiche tecniche definite dal gestore della rete.

I Certificati Verdi

Nel quadro generale di liberalizzazione della produzione di energia elettrica, il “Decreto Bersani”, all’art. 11, comma 1 e 2, definisce i criteri generali a cui gli importatori e i soggetti responsabili d’impianti di produzione di energia elettrica devono rispondere per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

al fine d’incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l’obbligo d’immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (1° aprile 1999);

l’obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazione e produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita al 2% della suddetta energia eccedente i 100 GWh.

Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata. Il legislatore, infatti, specifica al comma 3 che “Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale“.

Tale comma è stato poi tradotto e maggiormente sviluppato nel D.M. 11 novembre 1999 -”Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79″- articolo 5, relativo ai “certificati verdi”.

E’ inoltre sancita la priorità delle fonti rinnovabili sulle altre fonti primarie o tecnologie di produzione in quanto “il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano nell’ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall’Autorità per l’energia e il gas, e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata“.

Per gli anni successivi al 2002, nel comma 5, si rinvia, all’emanazione di un decreto del M.I.C.A. che è stato, poi, tradotto nel D.M. 11 novembre 1999.

il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144″, detto anche “Decreto Letta” di recepimento della direttiva comunitaria, favorisce l’ingresso di nuovi operatori, anche attraverso la costruzione di nuovi impianti di rigassificazione e ha definito le norme per la disciplina dell’accesso al sistema nazionale del gas, stabilendo l’obbligo per le imprese di gas naturale di permettere l’accesso alle infrastrutture a coloro, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle condizioni tecniche (l’accesso non può essere rifiutato se il cliente sostiene il costo delle opere necessarie per colmare la carenza di capacità o connessione) e ridisegnando interamente la struttura del settore del gas prevedendo che le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale sia libere e aperte alla concorrenza.

Il decreto ha imposto, inoltre, requisiti di separazione contabile e societaria, optando per un regime di accesso alla rete e ai servizi di rete regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (che ha il compito di vigilare sull’applicazione della normativa per i clienti idonei, di regolare il trasporto, il dispacciamento e la distribuzione, di adeguare i valori tariffari ai costi separando l’attività di distribuzione da quella di vendita, di uniformare le condizioni di sicurezza delle reti di distribuzione del gas e di continuità della fornitura e di risolvere le controversie)  e accelerando l’apertura del mercato libero.

Il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con legge 9 aprile 2002, n. 55 “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” , più noto come decreto “sblocca centrali” , ha individuato, dopo un articolato confronto con le Regioni, nuove regole per evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno del Paese. La legge avrà valore e conseguenze fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Esso riguarda la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o di ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, che sono dichiarati di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive a sostituzione delle autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti. Al procedimento unico partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate; la procedura di VIA, parte integrante dell’iter istruttorio, deve concludersi con esito positivo come condizione necessaria al rilascio dell’eventuale autorizzazione a procedere. Alla procedura di VIA possono partecipare anche le Regioni degli enti locali adiacenti ai territori dei comuni che sono sedi della proposta del nuovo impianto. Il parere della Regione coinvolta, con i relativi Enti locali, diviene di fatto vincolante per la conclusione del procedimento unico; la Regione competente può anche promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. Il procedimento si conclude entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L’accordo sancito tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica realizzato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002 ha approvato il documento “Criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale”

Il 27 Ottobre 2003, a seguito del Black Out del 27 Settembre, che ha lasciato al buio l’Italia, la Camera  approva la Legge n° 290 del 27-10-2003 che anticipa alcune misure ritenute urgenti dal Governo e stralciate dal disegno di legge Marzano per il riordino del settore energetico. Numerosi i temi spinosi toccati dal documento. Tra questi la previsione di nuove centrali per le quali la nuova legge semplifica le procedure per la localizzazione degli impianti, affidando l’autorizzazione alla Conferenza Stato-Regioni nei cui confronti gli enti locali non potranno più opporsi. Il provvedimento consente anche di aumentare la temperatura delle acque di scarico delle centrali termoelettriche fino al 30 giugno 2005 e, sempre entro tale termine, di poter autorizzare il lavoro di alcune centrali anche in deroga ai limiti previsti per le emissioni dei gas di scarico nell’atmosfera e relativi alla qualità dell’aria. Un’altra norma prevede l’unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e la successiva privatizzazione del soggetto nato dall’unificazione (la privatizzazione dovrà essere decisa con un decreto del presidente del Consiglio, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge). Dal primo luglio 2007 è previsto infine un tetto (fissato al 20 per cento) al possesso delle reti da parte dei soggetti che operano nel settore, con riferimento in particolare a quei soggetti ancora sotto il controllo pubblico.

2 . 4 -  Lo sviluppo sostenibile: la protezione dell’ambiente nella politica energetica nazionale

Altro importante obiettivo della Politica Energetica europea è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, ovvero un livello quantitativo e qualitativo di sviluppo economico, e quindi di consumo energetico, compatibile con il mantenimento di un adeguato standard di qualità ambientale e di utilizzo delle risorse naturali. Argomento principale è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il relativo Protocollo di Kyoto del dicembre 1997.  Questo accordo, a cui hanno partecipato 160 paesi tra cui anche i Paesi Europei, li impegna a varare nei prossimi anni interventi per ridurre le emissioni di gas climalteranti dell’8% in ambito UE rispetto al livello del 1990 tra il 2008 ed il 2012.

In Italia, con il Provvedimento CIPE del 28 dicembre 1993 è stato presentato il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in attuazione dell’Agenda 21. Le caratteristiche individuate dal Piano per realizzare una politica che coniughi sviluppo e ambiente sono in sintonia con le indicazioni proposte dal V Piano d’azione ambientale europeo e con il  VI Programma di azione per l’ambiente della Comunità europea, recentemente approvato, che sarà, una volta adottato, il primo programma quadro con valore legalmente vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della procedura di decisione congiunta (esso conferma e rafforza gli obiettivi del V Programma, identificando anche misure e responsabilità a carico degli organismi nazionali, regionali e locali). Con successiva Delibera del CIPE del 2 agosto 2002, visto il programma d’azione Agenda 21, è stata approvata la strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

Con il Provvedimento CIPE del 4 maggio 1994 è stato istituito un Comitato interministeriale per la verifica dell’attuazione del Piano, la raccolta coordinata delle informazioni sulle iniziative avviate e la predisposizione di una relazione annuale sulla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda XXI e con successive deliberazioni n. 63/98 e n. 79/98 sono state istituite le commissioni di supporto del succitato comitato.

Il settore dell’energia, incluso tra i settori chiave del V Piano d’Azione ambientale europeo ed il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, identifica il quadro di riferimento e gli obiettivi per l’Italia. Per entrambi gli aspetti si fa riferimento alla normativa esistente (PEN 88, L. 9/91, L.10/91, CIP 6/92) ed agli orientamenti espressi nella Agenda 21. Gli obiettivi finali sono rappresentati dal risparmio energetico e dal contenimento delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e gas ad effetto serra.

Con la Deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, n. 137, l’Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi a ridurre del 6,5% le emissioni rispetto ai valori del 1990, tra il 2008 e il 2012. Le linee guida individuano le seguenti sei azioni prioritarie che porteranno a raggiungere l’obiettivo finale previsto per il 2008 - 2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006.

La Legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha previsto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio presenti al CIPE un piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento al minor costo.

Con la Deliberazione CIPE 2 agosto 2002 “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010″ è stato approvato un documento che individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree tematiche e gli indicatori per monitorare lo stato d’attuazione della strategia proposta per lo sviluppo sostenibile.

I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia sono i seguenti:

Clima e atmosfera

  • Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;

  • Estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del carbonio atmosferico;

  • Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;

  • Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi dell’ozono stratosferico.

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani

  • Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente urbano, incidendo in particolare sulla mobilita’ delle persone e delle merci.

  • Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.

  • Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale.

  • Riduzione dell’inquinamento acustico.

  • Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la salute umana e l’ambiente naturale.

  • Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati.

  • Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione dell’abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui.

Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti

  • Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita;

  • Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici;

  • Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l’assetto del territorio;

  • Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;

  • Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.

I principali strumenti individuati per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:

  • Applicazione della legislazione di protezione ambientale anche tramite la semplificazione del complesso quadro normativo in vigore con l’adozione di testi unici per le principali materie.

  • Integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore. Assicurare la sostenibilità delle singole opere con una efficiente ed efficace applicazione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Verificare la sostenibilità dei piani e programmi mediante la valutazione ambientale strategica cosi’ come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

  • Integrazione del fattore ambientale nei mercati.

  • Consapevolezza e capacità decisionale dei cittadini. Promuovere la consapevolezza e la capacità decisionale dei cittadini favorendo anche la diffusione delle etichette ecologiche ed energetiche sui prodotti. Sviluppare le capacità di dialogo della pubblica amministrazione con i cittadini anche attraverso l’attivazione dei processi di Agenda 21 locali.

  • Contabilità ambientale e indicatori per l’azione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

  • Rafforzare la ricerca scientifica e tecnologica sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

  • Finanziamento dello sviluppo sostenibile.

Nel dicembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con il Ministero dell’economia e finanze ha presentato il “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010″ che contiene una serie di indicazioni  e di opzioni (programmi, iniziative, misure e relativi progetti di attuazione) di riduzione delle emissioni di gas serra in vari comparti e settori energetici (produzione di energia elettrica, consumi energetici nei settori civili e nel terziario, ecc.) e non (trasporti, industria, agricoltura, cooperazione economica e tecnologica, ecc.) al fine di rispettare l’obiettivo stabilito dalla legge 120/2002, di ratifica del Protocollo di Kyoto.

Il 19 dicembre 2002 è stata approvata la Deliberazione CIPE di “revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (Legge 120/2002)”, che approva il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’art. 2 della legge 1 giugno 2002 n. 120 e i  livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8 allegata alla deliberazione, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.

Sicuramente, le fonti energetiche rinnovabili, oggetto di particolare attenzione da parte anche della Commissione Europea, che di recente ha diffuso il libro bianco Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”, saranno chiamate a dare un contributo sostanziale alla riduzione dei gas climalteranti.

In questo documento la Commissione auspica uno sviluppo di una strategia comunitaria sul fronte delle energie rinnovabili, indicando un obiettivo di raddoppio del loro peso sul totale delle fonti energetiche entro il 2010 (e questo è anche uno degli obiettivi nazionali inclusi tra le misure portate a Kyoto per ridurre le emissioni di gas effetto serra). Considerato che tra i vari ostacoli ad un maggior ricorso a talune energie rinnovabili vi sono gli elevati costi di investimento iniziali rispetto ai cicli convenzionali, anche in questo caso il problema diventa di tipo infrastrutturale.

Nell’ambito della Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, 25-28 novembre 1998 è stato approvato il Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili che, successivamente, è divenuto strumento di programmazione nazionale con il provvedimento CIPE del 6 agosto 1999.

Esso contiene gli obiettivi, le strategie e gli strumenti necessari per dare corso e attuazione, a livello nazionale, al Libro Bianco comunitario e alla Deliberazione CIPE 137/98, relativa alla riduzione delle emissioni di “gas serra” (CO2  e CO2 equivalente). Si ritiene possibile un contributo aggiuntivo delle fonti rinnovabili, rispetto al 1997 di circa 8,6 Mtep, passando da 11,7 Mtep a 20,3 Mtep del 2008-2012, comprendente la produzione per energia elettrica e termica.

Il Governo Italiano ha predisposto un bozza di  Decreto Legislativo del 25 Luglio 2003 per recepire le direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

2.5  -   Il risparmio promosso dalle aziende distributrici di energia elettrica e gas

Le riforme del mercato dell’energia in attuazione delle Direttive Europee 96/92/CE e 98/30/CE per la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas, prima con il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n.79, poi con il Decreto Legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, non si limitano al recepimento delle direttive, ma disciplinano gli interi settori sviluppando inoltre  strumenti di aumento dell’efficienza energetica anche nell’ambito degli usi finali di energia.

I due succitati Decreti Legislativi, infatti, prevedono misure di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia secondo obiettivi che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione e che sono quantificati congiuntamente dai Ministeri Industria e Ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni.

Il 24 Aprile 2001 vengono emanati due Decreti Ministeriali:

che fissano obiettivi di risparmio energetico per il settore dell’Energia Elettrica e per il settore del Gas Naturale I due decreti, detti anche Decreti Gemelli, se da una parte individuano gli obiettivi quantitativi di risparmio energetico e gettano le basi per la costruzione di un sistema di titoli di efficienza energetica di valore pari alla riduzione certificata di consumi, dall’altra parte impegnano le Regioni e le Province autonome a determinare, con provvedimenti di programmazione regionale, i rispettivi obiettivi di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento, provvedendo con risorse aggiuntive rispetto alle risorse provenienti dalle tariffe dell’EE e del gas, articolate con il metodo del “Price Cap”.

Sebbene il metodo del “Price Cap” fosse ben conosciuto fin dagli anni ‘90 come strumento per far emergere i differenti gradi di efficienza aziendale e di promuovere una competizione tra società petrolifere e gestori, di fatto è stato sempre o eluso o applicato per casi particolari e “distorcenti”. E’ il caso della componente A3 delle tariffe elettriche, introdotta per recuperare i costi del CIP6/92, peraltro di difficile valutazione, che per le utenze domestiche è di 8,9 Lire/kWh.

La Deliberazione 237/00 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel definire i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, introduce un vincolo sui ricavi dei distributori – Y2 – che serve a coprire i costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili.

Obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di Energia Elettrica e di Gas naturale con più di 100.000 clienti:

Anno

Energia Elettrica
Primaria Annua
 [ktep]

Energia Elettrica
Primaria
 Cumulata [ktep]

Energia Elettrica
Finale
Cumulata [GWh]

Gas Naturale
Annuo [ktep]

Gas Naturale
Cumulato
[ktep]

I Decreti Gemelli rivoluzionano il sistema degli incentivi attualmente seguito che consiste nel concedere contributi direttamente agli utilizzatori finali dell’energia. Con il nuovo sistema i progetti di risparmio energetico sono realizzati tramite:

  •  azioni dirette delle imprese di distribuzione;

  • società controllate dalle medesime imprese di distribuzione;

  • società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili. 

Nell’ambito di una complementarietà delle azioni attivabili a livello nazionale e a livello regionale deve essere fatto un ulteriore passo nella definizione degli obiettivi e nell’articolazione delle politiche per il loro raggiungimento.

In queste aree devono essere definiti dei target regionali coerenti con gli obiettivi nazionali indicati nella Delibera CIPE 19 novembre 1998 e nel Libro Bianco delle fonti rinnovabili con un’operazione di “burden sharing” concertata con il governo nazionale che porti ad una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori per un più efficace raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.

2.6 - Il Decentramento Amministrativo

Altro importante tema, recentemente ampiamente discusso, è il decentramento di deleghe e funzioni agli Enti locali, avviato con la Legge 59/97 (“Bassanini”), proseguito con una ridefinizione dei loro ruoli e funzioni anche in campo energetico (Decreto Legislativo 112/98) e recepito dalla Regione Lombardia con la legge 1/2000.

Con il Decreto Legislativo 112/98 di attuazione della Legge 59/97 (riforma Bassanini), che ha previsto sia un capo specifico per l’energia (CAPO IV) sia l’apertura di uno sportello unico comunale per le attività produttive, è partita l’importante riforma nazionale di decentramento. Per quanto riguarda il settore energia il decreto prevede la conservazione allo Stato delle funzioni amministrative concernenti l’elaborazione e l’approvazione degli obiettivi della politica energetica nazionale e dei relativi atti di programmazione nazionale.

Allo Stato, inoltre, è riservato il programma di completamento della metanizzazione del mezzogiorno. Alle regioni e ai comuni sono delegate le funzioni amministrative in tema di energia, che non siano riservate specificatamente allo Stato (tra cui, ad esempio, le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MWt, le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 kV, l’emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti e il rilascio delle concessioni per l’esercizio delle attività elettriche). Per quanto riguarda lo sportello unico per le attività produttive il decreto prevede di attribuire ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi.

Con il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30/12/2000) sono state individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire con decorrenza dal 21/02/2001 alle Regioni ed agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato di cui agli artt. 30, 34, 105, comma 2 lett.f) del Decreto Legislativo 112/98.

In attuazione del processo di decentramento amministrativo, il Decreto Legislativo 112/1998 ha trasferito molte funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in base al principio di sussidiarietà. La portata di tale delega è molto innovativa in quanto l’energia non è compresa tra le materie che la Costituzione (all’art. 117) rimette alla competenza legislativa regionale.

Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un’articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale.

Alle Regioni vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alle Regioni il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla Legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell’attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici.

Dal punto di vista finanziario va sottolineato che, con l’entrata in vigore della L. 549/95 “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”, la L.10/91 non è stata più rifinanziata (in particolare l’art. 11 e l’art.9). “…per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività per svolgere le funzioni amministrative in tema di energia e per le finalità della Legge 10/91 le regioni a statuto ordinario destinano, con loro leggi di bilancio, almeno la quota dell’1% delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell’art. 3, comma 12 della Legge 549/95″ che recita: “…a decorrere dal 1°gennaio 1996 una quota dell’accisa sulla benzina, per autotrazione, nella misura di 350 Lire al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di contributo proprio. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante…”).

Per il seguito consultare Normativa Italiana in Progress

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